La legge quadro 266/91 stabilisce che se una organizzazione di volontariato vuole convenzionarsi con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e godere di tutti gli altri vantaggi da essa previsti, necessario che la stessa si iscriva in un apposito registro “registro generale delle organizzazioni di volontariato” istituito e tenuto dalle regioni e dalle province autonome.
L’art. 2 della legge regionale n. 11/94 sul volontariato istituisce tale registro presso l’Assessorato alla Solidarietà - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opprtunità - Ufficio Governance e Terzo Settore.
L’iscrizione al registro regionale del volontariato è l’atto formale che riconosce l’Associazione come organizzazione di volontariato e dà il riconoscimento dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà pluralismo e apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Ecco i benefici più significativi:
- esenzione da imposta di bollo e imposta di registro per gli atti costitutivi e per gli atti connessi allo svolgimento della loro attività (art. 8 c. 1);
- non sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizio svolte (art. 8 c. 2);
- esenzione da ogni imposta per donazioni, eredità legati (art. 8 c. 2);
- non imponibilità ai fini Irpeg, previa domanda di esenzione, dei proventi da attività commerciali e produttive marginali (art. 8 c. 4);
- valutazione semplificata dell’imponibile (art. 9);
(Fonte: L.266/91 “Legge Quadro sul volontariato” e successive applicazioni)
Requisiti, obblighi e documentazione
Sono iscrivibili le organizzazioni che posseggono i seguenti requisiti, espressamente previsti dall’art. 3 della L. 266/91:
Obblighi derivanti dall’iscrizione
Documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 c. 4 della L.R. 11/94, nel corso dell’istruttoria delle domande, finalizzata all’accertamento dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n.266, e in particolare dall’art. 3, può essere richiesta documentazione integrativa e/o possono essere effettuate verifiche dirette.
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