Il procedimento d’iscrizione al Registro Regionale è sintetizzabile in 5 tappe:
- il soggetto interessato produce, in carta semplice, domanda d’iscrizione a firma del legale rappresentante inviandola al Comune in cui ha sede legale l’organizzazione da iscrivere; tale domanda deve essere corredata della documentazione prevista dall’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 11/1994. L’atto di indirizzo e coordinamento della giunta Regionale n. 798 del 24/06/99, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto legislativo 30 marzo 1999 n. 96, ha trasferito infatti ai Comuni, tra l’altro, le funzioni amministrative relative all’accertamento dei requisiti e le relative modifiche delle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 16 marzo 1994 n. 11;
- il Comune procede all’istruttoria ed, entro trenta giorni, con provvedimento formale (determinazione), accerta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sul volontariato in vigore (legge quadro n. 266/1991, con particolare riferimento agli articoli n. 2, 3 e 5 e legge regionale n. 11/1994) per l’iscrizione nell’apposito registro regionale di cui all’art. 6 della legge regionale n. 11/1994;
- il Comune invia la copia conforme della predetta determinazione al competente Ufficio “Terzo Settore” del Servizio Benessere delle Persone e Qualità Sociale, il quale, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della determina comunale, provvede all’iscrizione, tramite atto dirigenziale, nell’apposito Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la Regione Puglia;
- il 30 aprile di ogni anno, ai fini della revisione periodica di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/1994, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro inviano al Comune in cui hanno sede legale, una relazione dettagliata che illustri l’attività svolta, una copia del bilancio e la dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari all’iscrizione al Registro regionale. La mancata presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito di formale diffida ad ottemperare a tale obbligo da parte del Comune competente per territorio, costituisce accertamento della perdita dei requisiti, da formalizzare con apposito provvedimento. Tale provvedimento, che propone la cancellazione dell’organizzazione inadempiente dal Registro generale del Volontariato, viene recepito dal competente ufficio regionale il quale, previa verifica, rende esecutiva la cancellazione con apposito atto dirigenziale.
- il Comune, effettua la verifica sulla documentazione inviata da ciascuna associazione ai fini dell’accertamento della permanenza dei requisiti d’iscrizione al Registro, il cui esito deve essere comunicato alla Regione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. A tal fine lo stesso Comune invia l’elenco delle associazioni di volontariato per le quali permangono i requisiti di iscrizione ed ogni variazione intervenuta in ordine alle associazioni medesime (ad es. variazione del presidente, dell’indirizzo sede legale/operativa, dell’area di intervento, dell’interesse prevalente, ecc.) per la modifica del database del registro regionale.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella predisposizione di tutta la documentazione prevista dall’art. 2 della L.R. n. 11/94, avendo consapevolezza che potrà essere richiesta ulteriore documentazione integrativa ed effettuate eventuali verifiche dirette.
Nei provvedimenti finali emanati a conclusione dell’attività istruttoria dovrà farsi esplicito riferimento:
- a tutta la normativa che interessa la materia;
- all’esatta denominazione dell’organizzazione di volontariato, così come risulta dall’atto costitutivo,
- all’indirizzo completo con sede legale dell’organizzazione di volontariato ovvero dell’articolazione locale autonoma nella Regione Puglia,
- alla costituzione da almeno un anno ed alla effettiva operatività dell’organizzazione richiedente l’iscrizione nel registro generale;
- all’istruttoria espletata ed all’esito della stessa con l’indicazione di eventuali sopralluoghi effettuati;
- all’ambito di intervento dell’organizzazione così come definito dall’art. 1 della L.R. n. 11/94.
A seguito di sollecitazioni di numerosi enti, si è ritenuto opportuno redigere uno schema di provvedimento tipo, esclusivamente a titolo esemplificativo, perché ogni Comune, cui compete l’accertamento dei requisiti per procedere all’iscrizione, possa tenerne conto. Tale schema è disponibile su questo sito nella sezione Modulistica on line e FAC.